Competenze legali
Attività professionale che può svolgere il praticante avvocato abilitato al patrocinio
Il praticante avvocato ammesso al patrocinio (abilitato all’esercizio limitato della professione) può svolgere l'attività giudiziaria nei limiti definiti dalla c.d. legge Carotti del 16.12.99, n. 479.
In particolare, il praticante, dopo il conseguimento dell'abilitazione, può esercitare il patrocinio nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica limitatamente a:
- a) Negli Affari civili, alle cause relative a:
- beni mobili e immobili, ma il cui valore non ecceda € 25.822,84;
- azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 del c.p.c.;
- denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, 2° c., c.p.c.;
- rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- b) Negli Affari penali, nelle cause relative a::
- reati che comportino una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola oppure congiunta alla predetta pena detentiva. (Si tratta di contravvenzioni o di reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio ex art. 550 c.p.p.);
- violenza o minaccia a un pubblico ufficiale previsti dall'art. 336 c.p.;
- oltraggio ad un magistrato in udienza aggravato a norma dell’art. 343, 2° c., c.p.;
- violazione dei sigilli aggravata a norma dell'art. 349, 2° c., c.p.;
- rissa aggravata a norma dell'art. 588, 2°c., c.p., con esclusione dell'ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;
- furto aggravato a norma dell'art. 625 del c.p.;
- ricettazione prevista dall'art. 648 c.p.;
- nonchè tutti i reati attribuiti ex d.lgs. 274/2000 alla competenza del Giudice di Pace.
Senza menzione esplicita per quanto riguarda i giudizi in materia di lavoro e previdenza, nonchè i procedimenti di esecuzione.
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